Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 683, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in oncologia. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 684. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di cancerologia dell'Università degli studi di Bologna e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 685. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 686. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. Art. 687. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 688. - Il numero massimo di allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 689. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 690. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale di tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioprotezione dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. È pure prevista l'organizzazione di seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 691. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari e alle conferenze è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 692. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982 Registro n. 41 istruzione, foglio n. 289
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