Art. 1
1 / 7In vigore dal 5 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985;
Visto l'accordo concernente, tra l'altro, il trattamento economico del personale postelegrafonico per il periodo 1 maggio 1979-31 dicembre 1981 concluso il 29 maggio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, del Sindip-Dirstat e della Cisnal;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
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Con effetto dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono sostituiti come segue:
Categoria o livello retributivo............... Importo I.......................... L. 2.160.000 II........................... L. 2.680.000 III........................... L. 3.200.000 IV........................... L. 3.500.000 V............................ L. 3.900.000 VI........................... L. 4.300.000 VII........................... L. 5.040.000 VIII.......................... L. 6.000.000 L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-05;23#art-1