Art. 9
9 / 33In vigore dal 16 ott 1986
Trattamento spettante alle vedove dei grandi invalidi
Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:
"Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Tale assegno supplementare compete purchè la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.
Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra".
Note all'articolo
- La L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che la modifica all'art. 9 ha effetto dal 1 gennaio 1985.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-9