Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 2 feb 1982
Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori". Al terzo comma dello stesso le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma è utile".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-7