Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 2 feb 1982
Assegno di incollocabilità Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente periodo: "Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-5