Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 feb 1982
Perdita totale o parziale dell'organo superstite Dopo il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-4