Art. 31
31 / 33In vigore dal 2 feb 1982
Decorrenza dei nuovi benefici
Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dal presente decreto decorrono dal 1 luglio 1981.
Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, previste dal presente decreto, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1 luglio 1981.
Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui al comma precedente hanno valore di segnalazione.
La domanda di cui al settimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal 1 luglio 1981, ha valore di segnalazione.
L'adeguamento automatico di cui al precedente ha decorrenza dal 1 gennaio 1982.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-31