Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 2 feb 1982
Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro L'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti. I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità in via successiva. Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-28