Art. 22
22 / 33In vigore dal 27 lug 1988
Numero complessivo massimo dei sanitari componenti
le commissioni mediche periferiche e la commissione
medica superiore
L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.
Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo".
Note all'articolo
- Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-22