Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 16 ott 1986
Funzionamento della commissione medica superiore Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra". Allo stesso art. 107 è aggiunto il seguente comma: "Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava. Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-20