Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 2 feb 1982
Commissioni mediche per le pensioni di guerra L'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-19