Art. 17
17 / 33In vigore dal 2 feb 1982
Comitato di liquidazione
L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito come segue:
"Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del comitato è fornito dalla direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-17