Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 2 feb 1982
Comitato di liquidazione L'ultimo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito come segue: "Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un funzionario dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro avente la qualifica di dirigente. Il personale della segreteria del comitato è fornito dalla direzione generale delle pensioni di guerra, da cui dipende amministrativamente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-17