Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 2 feb 1982
Esonero dal servizio militare L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente: "L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di lª categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-14