Art. 14
14 / 33In vigore dal 2 feb 1982
Esonero dal servizio militare
L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.
Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di lª categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore.
I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;834#art-14