Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 gen 1982
Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell' con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all', commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso , non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-8