Art. 4
4 / 27In vigore dal 1 gen 1982
La lettera b) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-4