Art. 26
26 / 27In vigore dal 1 gen 1982
Il n. 4) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4) ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell', o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-26