Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 1 gen 1982
Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, all', penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 687, hanno effetto dal 1° luglio 1982. Le modificazioni apportate dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, al n. 4, dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627) sono soppresse con effetto dal 1 gennaio 1982.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-25