Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 1 gen 1982
La integrazione apportata alla disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 8-bis, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, relativa alle navi destinate alla demolizione, ha effetto dal 1 aprile 1979. L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, è soppresso con effetto dal 1 ottobre 1981.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-23