Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 1 gen 1982
La lettera a) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-20