Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 1 gen 1982
Il primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione è eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli nella quale l'operazione doveva essere computata; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all' o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell', primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono indotte rispettivamente ad un quinto e alla metà se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52.".
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