Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1982
Il primo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b), dell', il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-18