Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 1 gen 1982
Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Chi non presenta la dichiarazione annuale è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-17