Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 gen 1982
Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell', da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell' il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-15