Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 1 gen 1982
Il secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le operazioni di cui all' e registrate ai sensi dell', tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell', dell' e dell'art. 38-quater; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell' e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-13