Art. 12
12 / 27In vigore dal 1 gen 1982
Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli e nelle liquidazioni periodiche di cui agli deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all' e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all', gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-12