Art. 10
10 / 27In vigore dal 1 gen 1982
Nel secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 1) è sostituito dal seguente:
"1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;".
Il sesto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell', lettera 1), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell', nonché per le operazioni non imponibili di cui agli e per le cessioni esenti di cui all', tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-30;793#art-10