Art. 8 · Esclusioni oggettive dall'indulto

Art. 8

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Esclusioni oggettive dall'indulto

In vigore dal 19 dic 1981
Salvo che ricorra la circostanza di cui all', primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari); 270 (associazioni sovversive); 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico); 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica); 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 286 (guerra civile); 289-bis, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 306 (banda armata); 314 (peculato); 315 (malversazione a danno di privati); 317 (concussione); 319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite; 420 (attentato ad impianti di pubblica utilita); 422 (strage); 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio); 430 (disastro ferroviario); 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti); 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni); 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 438 (epidemia); 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari); 575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale; 628, ultimo comma (rapina aggravata); 629, secondo comma (estorsione aggravata); 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione); b) per i delitti previsti dai seguenti articoli: 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall' della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista; 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall' della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto ; c) per i reati finanziari; d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo; e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.
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