Art. 6 · Richiesta di riesame
Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 6

6 / 25

Richiesta di riesame

In vigore dal 4 feb 1982
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive. Il Ministro dei trasporti, tuttavia, con richiesta motivata di chiarimenti da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite alla Azienda dalla legge, il Ministro può disporre l'annullamento nei successivi giorni venti dal ricevimento dei richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Trascorso tale termine, cessa comunque la sospensione. Ai fini dell'esercizio della facoltà di sospensione, le deliberazioni debbono essere trasmesse al Ministro dei trasporti non oltre il termine di cinque giorni dalla loro adozione. Entro lo stesso termine, le eventuali osservazioni del collegio dei revisori dovranno pervenire al Ministro dei trasporti ed al presidente dell'Azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-16;842#art-sda-6