Art. 21 · Stato giuridico
Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 21

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Stato giuridico

In vigore dal 4 feb 1982
Lo stato giuridico del personale dell'Azienda è disciplinato da apposito regolamento adottato, in conformità ai criteri direttivi enunciati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione dell'Azienda e sentito il Consiglio di Stato. L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneità professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego. Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneità psico-fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le più ampie garanzie per gli interessati.
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