Art. 19 · Obbligo di denunzia
Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 19

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Obbligo di denunzia

In vigore dal 4 feb 1982
Gli amministratori ed i direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti territoriali che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente articolo debbono farne tempestiva denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per l'accertamento dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del consiglio di amministrazione, se esso sia imputabile al direttore di un servizio, di un dipartimento ovvero di un centro di controllo di area, l'obbligo di denuncia incombe anche al presidente e a ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia sia stata omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.
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