Art. 17 · Collegio dei revisori dei conti
Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Art. 17

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Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 4 feb 1982
Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Sono membri effettivi: a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione; b) un magistrato del Consiglio di Stato o dei tribunali amministrativi regionali con qualifica non superiore a consigliere; c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro; d) un dirigente del Ministero dei trasporti designato dal Ministro dei trasporti; e) un esperto della materia designato dal Ministro dei trasporti, nei cui confronti si applicano le incompatibilità previste dall' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori e di diritto il presidente del collegio dei revisori. Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta. I membri supplenti sono nominati a norma dell', comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sulle relative note di variazione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministri dei trasporti e del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi. Il collegio dei revisori attesta la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni e dell'assunzione di mutui alle finalità cui sono destinati i relativi mezzi finanziari. I membri del collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. I revisori effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di fare osservazioni sulle materie di propria competenza. Tali osservazioni sono assunte a verbale. In caso di assenza o impedimento di uno dei membri effettivi del collegio, lo sostituisce il revisore supplente; in caso di vacanza della carica, il revisore supplente assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare, che deve essere disposta entro il termine di trenta giorni. I revisori non possono far parte di commissioni e comitati, comunque costituiti nell'ambito dell'Azienda, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza. Il collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, cui è addetto personale dei vari ruoli dell'Azienda, che da esso dipende funzionalmente. I relativi contingenti sono determinati dal consiglio di amministrazione previa proposta del collegio dei revisori.
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