Art. 8 · Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza
Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade stataliTitolo secondo

Art. 8

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Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza

In vigore dal 20 apr 1982
Il capo cantoniere addetto alla sorveglianza di tronco, nei giorni lavorativi e nelle ore di servizio, svolge i seguenti compiti: a) percorre il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno, con l'automezzo dell'amministrazione posto a sua disposizione, per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze; b) rilevando condizioni anomale tali che possano essere causa di pericolosità per la circolazione stradale, egli deve eliminarle nei limiti della sua possibilità ovvero provvedere alla posa in opera, subito, dei cartelli di pericolo e di obbligo facenti parte della sua normale dotazione e, con ogni sollecitudine, deve adottare ogni iniziativa per la istallazione dei segnali integrativi e definitivi, per richiamare l'attenzione degli utenti della strada su eventuali limitazioni, deviazioni od interruzioni di transito. A tal fine egli si avvarrà dell'opera delle squadre richiedendone al capo nucleo l'intervento col mezzo più rapido. Segnalerà oltre che ai superiori, se del caso, anche agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco ed agli altri enti che gli saranno indicati la situazione riscontrata ed i provvedimenti adottati; c) esegue, con ogni possibile diligenza, ricognizioni e tiene sotto osservazione, secondo le disposizioni dei superiori, i ponti, i tombini, i muri di sostegno e gli altri manufatti stradali, denunciando subito le anomalie esterne riscontrate nelle varie strutture, specie a seguito di piene, valanghe, frane ed altri eventi, riferendone sollecitamente al capo nucleo; d) vigila sullo stato della segnaletica stradale esistente e sulla pubblicità stradale, riferendo sollecitamente per iscritto ai superiori su ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione; e) segnala ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale, per effetto di alterazione dello stato dei terreni e dei corsi d'acqua in prossimità della strada; f) segnala ai superiori le opere eseguite da terzi nelle zone vincolate adiacenti alle strade, senza le prescritte autorizzazioni od in possibile difformità da vincoli esistenti, richiedendo a chi esegue l'opera l'esibizione degli atti relativi; g) svolge i compiti tecnici ed amministrativi riguardanti concessioni e licenze affidatigli dagli uffici compartimentali; h) vigila per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada, consegnati od accettati dall'amministrazione, curando acchè siano separati da quelli non accettati ed evitando, per quanto possibile, furti o danneggiamenti; i) denuncia gli eventuali furti o danneggiamenti al patrimonio stradale agli organi di polizia, contesta eventuali contravvenzioni alle vigenti norme in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche dandone comunicazione ai superiori; l) tiene aggiornato un "giornale" nel quale riportare brevemente e chiaramente l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le principali circostanze riscontrate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-8