Art. 4 · Centro di manutenzione
Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade stataliTitolo primo

Art. 4

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Centro di manutenzione

In vigore dal 20 apr 1982
Il centro di manutenzione è costituito dai nuclei e dalle squadre di manutenzione, operanti lungo un'estesa stradale variabile dai 320 ai 480 km, nonché dalle due squadre di emergenza di cui al successivo . L'estesa stradale affidata al centro può variare in rapporto a particolari condizioni climatiche, orografiche, geologiche della zona in cui ricadono le strade. Al centro è preposto un funzionario della carriera direttiva tecnica (ingegnere) i cui compiti sono indicati nel successivo . Alle dirette dipendenze del direttore del centro è posto un assistente che lo coadiuva nella gestione interna ed ha l'obbligo della residenza nella sede del centro. Il centro ha una sede propria, convenientemente ubicata ai fini della sua funzionalità, scelta dal dirigente l'ufficio periferico, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In aggiunta ai mezzi in dotazione alle squadre ed ai nuclei, i centri dispongono di idoneo personale e di adeguate attrezzature e macchinari impiegabili in qualsiasi tratto stradale ricadente nella giurisdizione del centro stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-4