Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade statali›Titolo primo
Art. 2
2 / 20Squadra di manutenzione
In vigore dal 20 apr 1982
La squadra di manutenzione è normalmente composta da un capo cantoniere con la funzione di capo squadra, da cinque componenti (cantonieri od operai) dei quali almeno due debbono essere abilitati alla guida degli automezzi.
La squadra dispone, oltre che delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, di un idoneo automezzo per gli spostamenti del personale.
L'effettiva consistenza della squadra può essere adattata, a cura del compartimento, a particolari contingenze locali, mediante l'aggiunta di altri lavoratori "aggregati", senza alcuna deroga alle norme legislative sull'assunzione del personale.
I conducenti ed il personale adibito alla condotta ed al funzionamento dei mezzi meccanici, per il tempo durante il quale operano insieme alla "squadra", dipendono a tutti gli effetti dal capo squadra.
La squadra di manutenzione opera lungo una estesa stradale variabile dai 40 ai 60 km in esecuzione delle direttive degli organi compartimentali e nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dalla normativa vigente, avendo un prestabilito luogo di riferimento per il convegno del personale che viene trasportato con apposito automezzo nelle zone di lavoro e da queste ricondotto, al termine del servizio, nel luogo di partenza.
La composizione organica della squadra, il luogo di convegno dei suoi componenti, l'estesa stradale affidata a ciascuna squadra, la variazione di tale estesa, in rapporto a particolari condizioni delle strade, ai sistemi di manutenzione, ai mezzi a disposizione, a particolari carenze del personale, saranno stabiliti nell'ambito degli uffici periferici, dal relativo dirigente o da funzionario appositamente delegato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-2