Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade statali›Titolo secondo
Art. 12
12 / 20Compiti del direttore del centro
In vigore dal 20 apr 1982
Il direttore del centro, ai fini della gestione manutentoria delle strade ed autostrade statali di competenza, disimpegna i seguenti compiti:
a) dirige i lavori eseguiti in amministrazione diretta, a mezzo di cottimo o di contratto di appalto, controllandone la regolare esecuzione, in base alle norme del regolamento sui lavori pubblici 25 giugno 1895, n. 350;
b) attende agli studi, alle ricerche, alla progettazione di opere e lavori attinenti alle strade ricadenti nella giurisdizione del centro;
c) impartisce al dipendente personale le opportune disposizioni in merito alla gestione e manutenzione dei macchinari, degli impianti e degli immobili affidati al centro;
d) provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico;
e) impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati al centro siano compiti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle superiori direttive e nei limiti di personale e mezzi in dotazione;
f) predispone tempestivamente gli atti e gli adempimenti necessari per la più sollecita esecuzione dei lavori disposti;
g) contesta le contravvenzioni alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e curandone il successivo inoltro agli uffici competenti, del pari di quelli redatti dai dipendenti capi nucleo e capi cantonieri sorveglianti dopo averli controllati;
h) cura la consulenza tecnica in materia di contenzioso riguardante il centro;
i) verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi;
l) disimpegna tutti gli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-11;1126#art-rsd-12