Art. 12 · Compiti del direttore del centro
Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade stataliTitolo secondo

Art. 12

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Compiti del direttore del centro

In vigore dal 20 apr 1982
Il direttore del centro, ai fini della gestione manutentoria delle strade ed autostrade statali di competenza, disimpegna i seguenti compiti: a) dirige i lavori eseguiti in amministrazione diretta, a mezzo di cottimo o di contratto di appalto, controllandone la regolare esecuzione, in base alle norme del regolamento sui lavori pubblici 25 giugno 1895, n. 350; b) attende agli studi, alle ricerche, alla progettazione di opere e lavori attinenti alle strade ricadenti nella giurisdizione del centro; c) impartisce al dipendente personale le opportune disposizioni in merito alla gestione e manutenzione dei macchinari, degli impianti e degli immobili affidati al centro; d) provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico; e) impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati al centro siano compiti con tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle superiori direttive e nei limiti di personale e mezzi in dotazione; f) predispone tempestivamente gli atti e gli adempimenti necessari per la più sollecita esecuzione dei lavori disposti; g) contesta le contravvenzioni alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali e curandone il successivo inoltro agli uffici competenti, del pari di quelli redatti dai dipendenti capi nucleo e capi cantonieri sorveglianti dopo averli controllati; h) cura la consulenza tecnica in materia di contenzioso riguardante il centro; i) verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo dei manufatti stessi; l) disimpegna tutti gli altri compiti di istituto affidatigli dai superiori.
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