Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 gen 1982
All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-4