Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 gen 1982
All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi: "Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, semprechè gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie. L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo . Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
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