Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 8 gen 1982
Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1981 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-28