Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 8 gen 1982
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine conferiscono incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-26