Art. 25
25 / 28In vigore dal 8 gen 1982
L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-25