Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 8 gen 1982
Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-23