Art. 21
21 / 28In vigore dal 8 gen 1982
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere c) e d) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può chiedere il trasferimento rispettivamente nei ruoli previsti dalle lettere a) e b) dello stesso , dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei due ruoli.
Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere a) o b) del citato , se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere c) o d).
Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purchè in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.
Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia: per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all', comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, qualora l'interessato abbia conseguito il titolo di studio per l'accesso al ruolo del personale docente in un istituto in lingua italiana; per i trasferimenti nei posti di insegnamento relativi al ruolo di cui alla lettera e) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui al medesimo , comma nono; per i trasferimenti nei posti direttivi e nelle cattedre in lingua tedesca delle scuole secondarie è richiesto il possesso, per il personale direttivo, dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, per una delle discipline impartite nel tipo di scuola di titolarità, e, per il personale docente, della abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, relativa alla cattedra di titolarità.
I trasferimenti previsti nel presente articolo avvengono nel rispetto del principio di cui all', primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il possesso di particolari requisiti per l'accesso ai ruoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-21