Art. 20
20 / 28In vigore dal 8 gen 1982
I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilità di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-20