Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 8 gen 1982
Le disposizioni contenute nell' della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca. La provincia, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall' della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti ai sensi del citato della legge 3 marzo 1971, n. 153, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.
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