Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 8 gen 1982
All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "il trattamento economico di cui è provvisto" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità"; all'ultimo comma, le parole "primo dirigente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dirigente superiore".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-12