Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 8 gen 1982
All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è aggiunto il seguente comma: "Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante le partecipazioni del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-11