Art. 1

Art. 1

1 / 28
In vigore dal 8 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro; Decreta: . All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma, sono soppresse le parole "nonché in materia di scuola popolare"; al secondo comma, le parole "delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di cui al successivo ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-04;761#art-1