Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 30 gennaio 1968, n. 46, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, è aggiunto il seguente comma: "Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, In maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA - ROGNONI - ANDREATTA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 16
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-30;1147#art-1