Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 7 mar 1982
L' della legge 29 maggio 1974, n. 256 è così sostituito: "Le disposizioni di cui agli non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-5