Art. 1
1 / 13In vigore dal 7 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Visto, in particolare, l'art. 16 della legge sopraindicata che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri, si procede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge sopraindicata in conformità alle direttive delle Comunità europee;
Viste le direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967, n. 75/409 del 24 giugno 1975 e n. 79/831 del 18 settembre 1979 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1977, n. 1147, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1978, registro Atti di Governo n. 17, foglio n. 10, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/409 del 24 giugno 1975;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri;
Decreta:
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Il secondo comma dell' della legge 29 maggio 1974, n. 256 è sostituito dal seguente:
"Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:
a) ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;
b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
c) alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;
d) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;
e) alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-24;927#art-1